Dott. PAOLO ZACCARI
Psicologo - Psicoterapeuta
Tel. 329 2158511 - Mail: info@paolozaccaripsicologo.it - Pec: paolo.zaccari@psypec.it
Studi: Quinzano d'Oglio (BS) - Desenzano del Garda (BS)
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Disturbo da Attacchi di Panico
Fobie Semplici
Fobia Sociale
Ansia connessa allo stato di salute (Ipocondria) e Ansia Generalizzata
Disturbi dello Spettro Ossessivo-Compulsivo
Depressione Maggiore
Altri Disturbi Depressivi
Disturbo Bipolare
Bulimia Nervosa
Binge Eating
Obesità Psicogena

Nelle professioni di aiuto la formazione è uno strumento che incide sulla struttura organizzativa dei servizi socio-assistenziali:
Vengono inoltre realizzati periodicamente CORSI e SEMINARI su argomenti specifici all'interno della magnifica cornice di Villa Bottini, sita a Monasterolo di Robecco d'Oglio (CR), un piccolo borgo adagiato sulle rive del fiume Oglio al confine delle province di Brescia e Cremona, in un'oasi di pace e tranquillità. I corsi, ideati per gruppi di massimo 10/12 persone, potranno essere giornalieri o di durata maggiore con possibilità di residenzialità all'interno della struttura che sarà riservata, in modo esclusivo, per tutta la durata della formazione.

La riabilitazione è quel processo mirato non soltanto al recupero delle abilità cognitive compromesse Attenzione, Memoria, Pensiero Esecutivo, ecc) a causa di patologie o traumi di varia natura, ma anche e soprattutto all’incremento dell’efficienza del paziente nella vita di ogni giorno, riducendo la disabilità al fine di permetterne il reinserimento in un contesto sociale. La riabilitazione diventa così un processo di cambiamento attivo, che tende a portare una persona disabile a migliorare il proprio livello di prestazione fisica, psicologica e sociale. Un tale approccio è importante anche per le persone colpite da demenza e da altre malattie progressive (anche se in questo caso è più corretto parlare di stimolazione cognitiva), non solo per i danni acquisiti e non progressivi, e include qualsiasi strategia o tecnica di intervento che renda in grado i pazienti e le loro famiglie di gestire, ridurre, risolvere, o convivere con i deficit indotti dalla malattia.
L’esame neuropsicologico è citato nell'art. 2 della Legge Delega n. 85 del 22/03/2001, con riferimento a potenziali guidatori con danni cerebrali acquisiti: “prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista il quale effettua una valutazione neuropsicologica, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo.” Nel Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo codice della strada) e nelle note all'art. 23 della recente legge 120 del 29/07/2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), per quanto riguarda il rilascio / rinnovo delle patenti, si specifica che i "medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.”
Il successivo Decreto Ministeriale del 08/09/2010 estende l'obbligo della visita presso la commissione medica locale, oltre che ai disabili e portatori delle previste patologie, anche ai soggetti con più di ottant'anni. Dice infatti all'art. 3: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni puo' continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.”
Dott. PAOLO ZACCARI
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